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Parere legale dispositivo di prevenzione obbligatorio per le scuole studio avv. stefanelli e stefanelli bologna

"Questo è il parere legale redatto dallo studio legale Stefanelli e Stefanelli di Bologna relativo all'utilizzo di un dispositivo di prevenzione nelle scuole e negli uffici pubblici e privati in merito al T.U.81/2008"

Bologna, 8 febbraio 2012
Spettabile
ASOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE P.E.A.S.
OGGETTO:
PARERE LEGALE CIRCA L’OBBLIGO DA PARTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, DI
CONSIDERARE LE POSTURE PROLUNGATE INCONGRUE QUALE RISCHIO PER LA
SALUTE DEGLI STUDENTI E AD ATTUARE I COMPORTAMENTI ADATTI ALLA GESTIONE
DELLA PROBLEMATICA, COME LA DOTAZIONE DI DISPOSITIVI IDONEI A RIDURRE IL
RISCHIO E LA VIGILANZA SULL’UTILIZZO
Spett. Associazione di Promozione Sociale P.E.A.S.,
come da accordi intercorsi provvedo con il presente parere a svolgere alcune valutazioni circa la
possibilità di considerare la fornitura di leggii per libri e computer portatili nelle scuole quali
dispositivi idonei ad ovviare alle posture prolungate incongrue degli studenti.
L’esponenziale aumento registrato delle malattie muscolo-scheletriche e dei problemi alla
schiena e alla vista, anche tra i giovani, nonché l’enorme diffusione ed utilizzo dei computer,
anche ai fini dello studio, quali strumenti di lavoro rende infatti attuale la necessità di valutare i
profili di corretta tutela della salute di studenti e lavoratori scolastici che impiegano attrezzature
munite di videoterminale.
La comprensione della materia richiede un preventivo inquadramento giuridico sulla disciplina di
riferimento.
Parere Legale
Il Leggio:
dispositivo di prevenzione
obbligatorio per legge
nelle scuole italiane
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a) ART. 2087 DEL CODICE CIVILE – TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO -
La materia della tutela del lavoratore trova una sua prima disciplina già nel nostro Codice Civile.
L’art. 2087 c.c. sancisce infatti che:
“l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo
la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare
l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
In sostanza la norma prevede che sul datore di lavoro gravi uno specifico obbligo di protezione
dell’integrità psico-fisica del lavoratore.
La giurisprudenza intervenuta in materia (Cass. Civ 17314/2004 e Cass. Civ. 5048/1988) ha da
tempo stabilito che l’obbligo di sicurezza trova la propria giustificazione nel combinato disposto
dagli artt. 32 e 41 della Costituzione: più esattamente la libertà di impresa in ambito di
organizzazione del lavoro (art. 41 Cost.) trova una sua limitazione nell’art. 32 della Cost.
relativo alla salute del lavoratore. E’ stato pure ripetutamente affermato che la tutela della
salute riguarda la generale e comune pretesa dell’individuo a condizioni di vita, di ambiente e di
lavoro che non pongano a rischio questo suo bene essenziale.
Vi è quindi una prevalenza degli interessi della salute del lavoratore rispetto al diritto e alla
libertà di organizzazione del lavoro.
In questo senso l’art. 2087 c.c. si pone come “zoccolo duro” dell’intero complesso normativo
della materia sicurezza sul lavoro garantendo la predisposizione di ogni misura necessaria a
tutelare l’integrità psicofisica del lavoratore.
La norma opera proprio come uno strumento di integrazione delle eventuali lacune e di
adeguamento della normativa ai concreti e mutevoli casi, per questo è stata definita in più
occasioni dalla dottrina una “norma di chiusura”.
“(…) norma-cerniera (…) la cui operatività non è esclusa, bensì rafforzata, dalla presenza
di norme speciali che dispongano l'adozione di particolari cautele, e che questa Corte
interpreta costantemente nel senso che essa - ai fini della "tutela delle condizioni di
lavoro", come la norma si intitola - obbliga l'imprenditore (la cui iniziativa economica non
può svolgersi in contrasto con la tutela della salute garantita dall'art. 32 cost.)
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all'adozione non soltanto delle particolari misure tassativamente imposte dalla legge in
relazione allo specifico tipo di attività esercitata - oltre che, naturalmente, di quelle
generiche dettate dalla comune prudenza -, ma anche di tutte le altre che in concreto si
rendono necessarie per la tutela della sicurezza del lavoro in base agli indicati parametri
(della particolarità del lavoro, dell'esperienza, della tecnica), per l'individuazione delle
quali può farsi riferimento, ove sussista identità di ratio, anche ad altre norme dettate ad
altri fini, ancorché peculiari ad attività diverse da quella svolta dall'imprenditore” [Corte
di Cassazione Civile sez. lav., 29 marzo 1995, n. 3738]
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato [Cass. civ., sez. lav., 1.2.95, n
1168; Cass. civ., sez. lav., 23.2.95, n. 2035; Cass. civ., sez. lav., 29.3.95, n. 3738; Cass. civ.,
sez. lav., 6.9.95, n. 9401] che l’art. 2087 c.c. ha un valore sussidiario rispetto alla
normativa speciale dettata per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di adeguamento
al caso concreto e vale a supplire alle lacune di una normativa che non può prevedere ogni
fattore di rischio. Laddove la previsione normativa di una specifica misura preventiva faccia
difetto o risulti insufficiente, la disposizione codicistica suddetta impone comunque al datore di
lavoro di adottare la misure generiche di prudenza, diligenza e l’osservanza delle norme
tecniche d’esperienza (ai sensi dell’ art. 1176 c.c. in tema di diligenza tecnica).
In sintesi l’elemento unificante delle varie forme di responsabilità del datore di lavoro è dunque
uno solo:
la mancata adozione di tutte le misure di sicurezza tecnologicamente esistenti alla luce
dell’esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche finalizzate alla prevenzione
di tutti i possibili rischi lavorativi per l’incolumità fisica e morale del lavoratore presenti nel
luogo di lavoro.
b) IL D. LGS. 626/1994 E IL VIGENTGE TESTO UNICO IN MATERIA DI TUTELA DELLA
SALUTE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: IL D. LGS. 81/2008
Come noto poi, chiamati a recepire numerose Direttive comunitarie, il legislatore italiano ha
poi introdotto nel nostro ordinamento prima il D.Lgs. 626/’94 poi “assorbito” e superato dal
D.Lgs. 81/’2008.
Tali discipline - senza nulla togliere all’obbligo generale sancito dall’art. 2087 c.c. - dettano
norme molte dettagliate e uniformi sul territorio comunitario, che assolvono al compito di
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riequilibrare situazioni di disparità sostanziale presenti nel tessuto sociale comunitario e
funzionali a favorire una lettura d’insieme del sistema normativo di riferimento.
In questa sede si riporteranno in sintesi solo gli aspetti rilevanti ai fini del presente lavoro.
 Il D. lgs. 19 settembre 1994, n. 626 introduce in maniera espressa e puntuale due novità
importanti:
· l’obbligo chiaramente esplicitato di dover rispettare i principi ergonomici;
· l’obbligo di adottare tutte le misure tecniche produttive e organizzative necessarie
alla sicurezza del lavoro.
Obiettivo di questa norma è stato individuare le misure di prevenzione “soggettive” ossia,
quelle misure considerate necessarie secondo le specifiche esigenze e le peculiarità dei rischi
rilevati di ogni unità produttiva.
Il D. lgs. 626/1994, art. 1, comma 2, estendeva espressamente l’ambito di applicazione
della normativa antinfortunistica anche agli “istituti di istruzione di ogni ordine e
grado”.
Il successivo D.M. 382/1998, di attuazione del D. lgs. 626/1994 nell’ambito della scuola,
all’art. 1 ribadisce che:
“si applicano a tutte le istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado,
relativamente al personale ed agli utenti delle medesime istituzioni”
Il D.M. parla genericamente di “utenti” riferendosi non solo agli allievi, ma a tutti coloro che
frequentano la scuola anche solo occasionalmente, come ad esempio genitori o chiunque
altro, che per ogni motivo o esigenza venga a contatto con l’istituto.
 Il D.Lgs. 9 aprile del 2008, n. 81, ha dato definitiva attuazione alle direttive del Consiglio
della Comunità Europea riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute del lavoratore
sul luogo di lavoro.
Il D.Lgs. 81/2008 ha significativamente innovato il quadro giuridico in materia, dando effettività
alla previsione generale contenuta nell’art. 2087 c.c., definendo nel particolare le varie figure
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che intervengono nell’ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro e fornendo dettagli anche sulla
figura del lavoratore.
Circa le definizioni si evidenzia quanto segue.
L’art. 2 del D. lgs. 81/08 prescrive che, ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al decreto
medesimo, si debba intendere per “datore di lavoro” nella Pubblica Amministrazione:
“(…) Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale
spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale,
nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale,
individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto
dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e
dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa……..”
lo stesso art. 2 stabilisce che per “lavoratore” si intende:
”(…) persona che (…) svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un
datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione anche al solo fine di
apprendere un mestiere, un’arte o una professione, (…) ”;
ed ancora
“(...) il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui
all’art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi
regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o … ”
Relativamente poi alla scuola il D.Lgs. 81/2008 introduce, circa la nozione di lavoratore,
un richiamo molto importante.
Stabilisce infatti che rientra in tale definizione “l’allievo degli istituti di istruzione ed
universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionali nei quali si faccia uso
di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi
comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in
cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o alle apparecchiature in
questione”.
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Circa poi il corretto uso delle attrezzature munite di videoterminali, il D.Lgs. 81/’2008 introduce
poi norme molto più specifiche.
Infatti l’art. 174, titolato obblighi del datore di lavoro sancisce che:
“Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'articolo 28, analizza i
posti di lavoro con particolare riguardo:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;
c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base
alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione
della incidenza dei rischi riscontrati.
Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all'articolo 173, in
conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato XXXIV.”
Nell’ allegato XXXIV, al punto 1, lett. d), circa il piano di lavoro, si legge:
“(…) deve avere una superficie a basso indice di riflessione, essere stabile, di dimensioni
sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei
documenti e del materiale accessorio. (…) il supporto per i documenti deve essere
stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al minimo i
movimenti della testa e degli occhi.”
Successivamente al punto 1, lett. f), relativamente ai computer portatili:
“l’impiego prolungato dei computer portatili necessita della fornitura di una tastiera e di
un mouse o altro dispositivo di puntamento esterni nonché di un idoneo supporto che
consenta il corretto posizionamento dello schermo.”
In sostanza, ciò che preme evidenziare, è che oggi – a seguito dell’entrata in vigore del T.U. - il
datore di lavoro deve sottostare alle specifiche indicazioni previste per la tutela dei lavoratori al
videoterminale.
Relativamente al piano di lavoro deve dotare il lavoratore di supporti in grado di permettere una
disposizione flessibile e funzionale dell’ “attrezzatura”, prevedendo altresì, qualora l’attività non
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si sostanzi nell’utilizzo del videoterminale, la disposizione flessibile anche della documentazione
e del materiale accessorio.
Relativamente al computer portatile e all’utilizzo sempre più diffuso abituale nella postazione
fissa di lavoro è obbligatorio situare l’accessorio in una posizione giusta, mediante l’ausilio di
supporti che consentano una regolazione ottimale dell’inclinazione, della luminosità e dello
schermo. L’uso dei computer portatili e dei notebook comporta infatti maggiori difficoltà al
lavoratore nel mantenere una posizione ergonomica conforme ai principi enunciati dal T.U. e nei
suoi allegati.
3) VALUTAZIONI IN MERITO AGLI OBBLIGHI ALL’INTERNO DEGLI ISTITUTI
SCOLASTICI
Dall’analisi giuridica di cui sopra possono farsi discendere alcune valutazioni.
Ogni lavoratore al pari di ogni studente possiede proprie abitudini e schemi mentali che portano
a indurre che la percezione di “comodità” sul luogo di studio o di lavoro coincida o comporti una
situazione di beneficio in termini di salute.
E’ innegabile che l’insorgenza di disturbi astenopici e muscolo-scheletrici sia più frequente tra
chi si trovi a dover interagire quotidianamente con videoterminali o sia più semplicemente
obbligato ad una attività, didattica o professionale, statica e sedentaria.
Tali riduzioni di benessere si traducono in precarizzazione della salute del lavoratore come
definita dall’art. 2, comma 1, lett. o) del D. lgs. n. 81 del 2008:
“stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza
di malattia o d'infermità;”
In ambiente scolastico la situazione di rischio per l’apparato muscolo scheletrico deriva dalla
frequenza di assumere posture incongrue.
Ora ricapitolando, dalla disciplina sopra analizzata discende che:
 il Dirigente scolastico è senza dubbio qualificato come “datore di lavoro”;
 l’istituto scolastico è qualificabile come “luogo di lavoro” e quindi soggetto alla disciplina
antinfortunistica;
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· gli insegnanti sono sicuramente lavoratori dipendenti e quindi, come tali, godono di piena
tutela;
· nello specifico l’allegato XXXIV stabilisce che è obbligo del datore di lavoro dotare il
lavoratore dipendente di
o un piano di lavoro idoneo a permettere una disposizione flessibile dei
documenti e del materiale accessorio mediante l’utilizzo di supporto stabile,
regolabile e funzionale a ridurre al minimo i movimenti della testa e degli
occhi;
o un idoneo supporto che consenta il corretto posizionamento dello schermo del
computer portatile
· Gli studenti sono equiparati ai lavoratori dipendenti solo quando frequentano laboratori
didattici, di ricerca o di servizio, in ragione dell’attività svolta, dunque durante l’utilizzo di
macchine, apparecchi, attrezzature, agenti chimici, fisici o biologici che espongono gli
studenti a rischi specifici.
Dato atto di quanto sopra, occorre chiedersi se tutte le tutele stabilite dall’Allegato XXXIV del
T.U. non possano intendersi estendibili a tutti gli studenti, indipendentemente dal limite di cui
sopra.
Dello stesso avviso la anche la giurisprudenza in materia, Corte di Cassazione penale n.
11360 del 31 giugno 2006, che riguardo lo studente:
“Se è vero, infatti, che … non può evidentemente essere ritenuto, con riferimento ai fatti
oggetto del processo, lavoratore dipendente, e che a questo egli non può essere
equiparato, nei termini previsti dal D. lgs. N. 626 del 1994, art. 2, comma 1, sub a) e del
DM n. 328 del 1998, comma 2 del Ministero della Pubblica Istruzione, che una tal
equiparazione stabiliscono solo nei riguardi di studenti il cui insegnamento preveda la
frequenza e l’utilizzo di “laboratori, macchine, apparecchi e attrezzature di lavoro in
genere, agenti chimici, fisici e biologici”, e dunque adoperino, in concreto, le medesime
attrezzature ed impianti normalmente utilizzati dai lavoratori sul posto di lavoro (…) è
tuttavia altrettanto vero che ciò non basta per escludere costui dalle garanzie dettate
dalla citata normativa.”
La Corte di Cassazione ha altresì precisato in più occasioni che
“ [ in tema di lesioni e di omicidio colposi, ] perché possa ravvisarsi l’ipotesi del fatto
commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, è
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sufficiente che sussista legame casuale tra siffatta violazione e l’evento dannoso,
legame che non può ritenersi escluso sol perché il soggetto colpito da tale evento non sia
un dipendente (o equiparato) dell’impresa obbligata al rispetto di dette norme, ma
ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile alla inosservanza delle norme
stesse secondo i principi dettati dagli artt. 40 e 41 cod. pen. (…) purché la presenza di
tale soggetto nel luogo e nel momento dell’infortunio non abbia tali caratteri di
anormalità, atipicità ed eccezionalità da far ritenere interrotto il nesso
eziologico tra l’evento e la condotta inosservante (…) ”
Questa sentenza risponde ad un’interpretazione generale del D. lgs. 81/2008.
Le norme di prevenzione degli infortuni infatti sono sì istituite a tutela dei lavoratori dipendenti,
ma la violazione alle stesse configura la “colpa” nel caso in cui si verifichi un
infortunio anche a persone estranee che comunque vengano a trovarsi legittimamente
nell’ambiente di lavoro.
Il punto focale della massima che discende da tale sentenza è che non venga interrotto il nesso
eziologico tra evento e condotta inosservante.
In ultima analisi, la prevalente giurisprudenza di carattere generale prevede che il rispetto
degli obblighi posti dal D. lgs. 81/2008 non esonera, secondo le modalità organizzative
necessarie per il caso concreto
“lo stesso datore dall’onere di provare di aver adottato tutte le cautele
necessarie ad impedire il verificarsi dell’evento con particolare riguardo all’assetto
organizzativo del lavoro (…) ” [ Cass. civ. Sez. lavoro, 18-05-2007, n. 11622
Se ne desume che il Dirigente Scolastico - pur in carenza di previsioni cogenti espresse - deve
sempre attivarsi positivamente per organizzare le attività didattiche e lavorative in modo sicuro,
garantendo anche l’adozione da parte dei dipendenti e dell’utenza dell’istituto delle doverose
misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all’attività scolastica.
Tale obbligo, ricondotto non solo alle disposizioni specifiche previste dal T.U. ma in generale al
disposto dell’art. 2087 c.c., è conseguenza immediata e diretta della “posizione di garanzia” che
il Dirigente Scolastico assume anche nei confronti dello studente, chiamato dunque ad agire con
la diligenza, la prudenza e l’accortezza necessarie a evitare che dalla propria attività derivi un
nocumento a terzi.
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CONSIDERAZIONI FINALI
Alla luce di quanto sopra si può affermare che qualsiasi studente viene dunque equiparato
al lavoratore sin dal suo ingresso nella scuola.
Opinione della scrivente è che la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (art. 17,
comma 1, lett. a) e art. 28 del D. lgs. 81/08) alla quale tutti i Dirigenti Scolastici
obbligatoriamente provvedono, debba riguardare tutti i rischi per la salute e la sicurezza
dell’utenza presente nell’ambito di organizzazione dell’istituto e quindi considerare come tali le
posture prolungate e incongrue degli allievi durante lo studio e la didattica frontale.
Valutare il rischio, infatti, significa stimare le probabilità che si verifichi un evento dannoso e
predisporre i mezzi e gli strumenti con i quali ridurre al minimo le possibilità che l’evento si
verifichi.
Relativamente alla specifica fornitura di supporti per i documenti e di idonei strumenti che
consentano il corretto posizionamento dello schermo dei computer portatili, il legislatore in
definitiva obbliga gli Istituti scolastici a mettere a disposizione tutta la tecnologia possibile per
adempiere alle prescrizioni individuate.
Tecnologia che si sostanzia in dispositivi, quali i leggii, idonei ad ovviare alle posture
prolungate incongrue degli studenti.
In questo senso il Dirigente Scolastico che, avendo la possibilità di attuare tutte le misure
tecniche ed organizzative dirette ad evitare l’insorgere di disturbi astenopici e muscoloscheletrici
previste dall’allegato XXXIV, non operasse in tal senso potrebbe esporre l’istituto
anche a profili di responsabilità civile e se stesso a profili di responsabilità erariale.
Preservare i giovani da rischi di disturbi posturali attraverso mezzi idonei a tale scopo, seppure
non previsto come obbligo specifico, può comunque considerarsi rientrante tra gli
obblighi di tipo generale richiesti anche dall’art. 2087 c.c.
Dal punto di vista sanzionatorio, rispetto al D. lgs. 626/1994, una delle più evidenti novità
apportate dal T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro concerne l’inasprimento delle sanzioni
bilanciato dalla loro riduzione numerica. L’organizzazione testuale dell’impianto sanzionatorio
pur essendo, in parte, raggruppata in un capo a sé stante (il Capo IV) si colloca, a seconda delle
specifiche lavorazioni, negli articoli di chiusura ad ogni singolo titolo del decreto di sicurezza.
L’art. 178, infatti, per quanto riguarda le violazioni delle disposizioni in materia di attrezzature
punite di videoterminali prevede che:
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Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 fino a 6.400 euro per la
violazione degli articoli 174, comma 2 e 3, 175, commi 1 e 3 e 176, commi 1, 3, 5;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro per la
violazione degli articoli 176, comma 6, e 177.
La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza
relativi alle attrezzature munite di videoterminale di cui all’ allegato XXXIV, punti 1, 2 e 3 è
considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a).
L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi
precetti violati.
Il T.U. tiene in grande considerazione l’applicazione delle norme di sicurezza nella scuola.
L’istituto scolastico non è solo un “luogo di lavoro” particolare per le attività che vi si svolgono,
ma è anche luogo deputato alla formazione degli studenti, i lavoratori del domani, per i quali è
fondamentale che l’educazione alla sicurezza sia parte integrante del percorso formativo.
Seppure in relazione alle condizioni ambientali delle diverse Istituzioni Scolastiche vi sia la
necessità di adottare soluzioni differenti (perché diverse sono le condizioni ambientali
diversificate per età) sta di fatto che qualsiasi soluzione adottata con disposizioni in
ottemperanza del quadro normativo sopra delineato appare legittima.
Legittimo, ad esempio, risulta alla scrivente l’interesse del minorenne all’attuazione più
completa possibile del suo diritto all’educazione, attraverso la creazione di condizioni che
possano favorire uno sviluppo psicofisico sano in ogni bambino in fase di crescita.
Si resta a disposizione per ogni chiarimento necessario.
Avv. Silvia Stefanelli
Via calanco 11 – 40139 Bologna
Tel 051 6241209 fax 051 0821641
e-mail: s.stefanelli@studiolegalestefanelli.it
Distinti saluti
Avv. Silvia Stefanelli