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Rimborsi iva

Entro il 31 luglio 2014 è possibile presentare l’istanza IVA TR per il rimborso o la compensazione del credito Iva del secondo trimestre.

I contribuenti IVA che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582, 28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma ( o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi ), devono presentare il MODELLO TR.

Il credito Iva infrannuale può essere richiesto a rimborso :

  • dai contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
  • dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (articoli 8, 8- bis e 9 del D.P.R. n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25 per cento del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate;
  • dai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili;
  • dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35- ter del D.P.R. n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.

L’istanza è da trasmettere per via telematica. Alla richiesta deve seguire la presentazione di una garanzia patrimoniale. La garanzia non è necessaria, invece, per la compensazione.

Si ricorda che dal primo trimestre 2012 il rimborso Iva infrannuale potrà essere richiesto anche dai soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50 per cento di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’articolo 19, comma 3, lettera a-bis) del D.P.R. n. 633/1972 (articolo 8 della legge comunitaria 217/2011).

Se, in alternativa alla richiesta di rimborso, si chiede l’utilizzo in compensazione del credito Iva, occorre tener conto del fatto che, in linea generale, l’utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell’istanza. Il superamento, inoltre, del limite di 5.000 euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno, comporta l’obbligo di utilizzare i predetti crediti a partire dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza di rimborso/compensazione. Inoltre, per la compensazione devono essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate ( Fisconline o Entratel ).

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