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Comunicati Stampa

Scadenze per tutti i cittadini (accatastare la propria casa) adempimento obbligatorio per tutti i cittadini.

RINVIATO IL PERIODO ULTIMO PER ACCATASTARE LA PROPRIA CASA
ENTRO E NON OLTRE IL 31 DICEMBRE DEL 2010

Con la presente intendo comunicare a tutti coloro che non avessero adempiuto all'accatastamento della loro casa che è in scadenza il periodo entro il quale viene data la possibilità di accatastare la propria casa. Essendo oggi "obbligatorio" accatastare la propria abitazione, vi allego qui di seguito gli adempimenti richiesti dall'Agenzia del Territorio, le cause del Mancato adempimento etc.
Per accatastare la tua casa richiedimi un preventivo gratuito senza impegno. Per maggiori informazioni al riguardo consiglio di collegarsi al sito dell'Agenzia del Territorio all'indirizzo www.agenziaterritorio.it e cliccare all'interno dell'area Servizi Telematici al link "Fabbricati non dichiarati ed ex rurali". Per abbreviare potreste cliccare sul pannello "Risorse - Links" del mio sito. Grazie!

Adempimenti di parte richiesti

I soggetti titolari di diritti reali sulle particelle iscritte al Catasto terreni presenti nelle liste pubblicate devono provvedere a dichiarare i fabbricati presenti su esse al Catasto Edilizio Urbano entro sette mesi dalla data di pubblicazione del comunicato nella G.U. riportata in corrispondenza della particella interessata.

Si precisa, infatti, che a seguito di cambiamenti nello stato di terreni, avvenuti per edificazione di una stabile costruzione da considerarsi immobile urbano i possessori dell'immobile hanno l'obbligo di presentare denuncia di edificazione di nuova costruzione urbana in catasto. La denuncia deve essere predisposta a firma di un tecnico abilitato alla redazione degli elaborati tecnici occorrenti.

Il mancato adempimento

Qualora i soggetti interessati non presentino le dichiarazioni al catasto edilizio urbano entro la scadenza prevista, gli Uffici Provinciali dell'Agenzia del Territorio provvedono, in surroga del soggetto obbligato inadempiente e con oneri a carico dello stesso , all'accatastamento attraverso la predisposizione delle dichiarazioni redatte ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701 e a notificare i relativi esiti .

Vantaggi dell'adempimento spontaneo anche dopo la scadenza dei termini

È possibile provvedere all’iscrizione in catasto dei fabbricati che risultano non dichiarati anche una volta scaduti i 7 mesi (a decorrere dalla data di pubblicazione in G.U. del comunicato con l’elenco nel quale è indicata la particella di terreno in cui ricade il proprio fabbricato) concessi dalla normativa per provvedere all’adempimento spontaneo.

I soggetti che, scaduti i termini, si attivino per mettersi in regola, dovranno informare l’Agenzia inviando una comunicazione formale all’indirizzo dell’ Ufficio Provinciale ) competente , specificando che si è già provveduto ad incaricare un tecnico abilitato all’iscrizione in catasto.

Ciò al fine di evitare che, nel frattempo, gli Uffici Provinciali dell’Agenzia provvedano all’accatastamento in surroga dei soggetti obbligati ancora inadempienti dopo la scadenza dei termini, come previsto dalla normativa.

Mettersi in regola spontaneamente conviene anche dopo la decorrenza dei 7 mesi. Si evita, infatti, la maggiorazioni dei costi per l’inasprimento delle sanzioni dovute all’attività di regolarizzazione d’ufficio da parte dell’Agenzia.

Normativa di riferimento e proroga dei termini
  • Legge n. 31 del 28 febbraio 2008 - Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. n. 248 del 2007 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria". Con le modifiche all’articolo 26 bis viene prorogata con la scadenza prevista per l'adempimento spontaneo. Non più 90 giorni ma sette mesi di tempo a partire dalla data di pubblicazione dei comunicati nella G.U.
    Dopo l’articolo 26 è inserito il seguente:
    «Art. 26-bis. - (Proroghe in materia di presentazione degli atti di aggiornamento catastale). –
  • All'articolo 2, comma 36, terzo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sette mesi"
  • All'articolo 2, comma 38, primo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole: "30 novembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2008";
    b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fermo restando che gli effetti fiscali decorrono dal 1º gennaio 2007".
  • Le modifiche apportate dal comma 2 non danno luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente gia` riscosse a titolo di sanzione».
  • Decreto legge n.262 del 3 ottobre 2006 - comma 36 art. 2 - convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n.286, come sostituito dal comma 339 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)
  • D.M. 2 gennaio 1998 n. 28, articolo 3 del Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale:
  • Art. 3. - Immobili oggetto di censimento.
  • Costituiscono oggetto dell'inventario tutte le unità immobiliari, come definite all'articolo 2.
  • Ai soli fini della identificazione, ai sensi dell'articolo 4, possono formare oggetto di iscrizione in catasto, senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d'uso, i seguenti immobili:
  • fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione o di definizione;
  • costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado;
  • lastrici solari;
  • aree urbane.
  • A meno di una ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, non costituiscono oggetto di inventariazione i seguenti immobili:
  • manufatti con superficie coperta inferiore a 8 m2;
  • serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
  • vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;
  • manufatti isolati privi di copertura;
  • tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1, 80 m, purché di volumetria inferiore a 150 m3;
  • manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.
  • Le opere di cui al comma 3, lettere a) ed e), nonché quelle di cui alla lettera c) rivestite con paramento murario, qualora accessori a servizio di una o più unità immobiliari ordinarie, sono oggetto di iscrizione in catasto contestualmente alle predette unità.