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Comunicati Stampa

Le spese per il biologo nutrizionista sono detraibili

Tratto da

CIRCOLARE N. 11/E AGENZIA DELLE ENTRATE
Roma, 21 maggio 204

//www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/Circolari/Archivio+circolari/Circolari+2014/Maggio+2014/Circolare+n11E+del+21+maggio+2014/circ+11e+del+21+maggio+2014x.pdf

2.2 Detraibilità spese per biologo nutrizionista

D. Si chiede se siano detraibili come spese mediche gli importi pagati per le

prestazioni rese dal biologo nutrizionista.

R. Considerato che il biologo non è un medico, né rientra fra le figure

professionali sanitarie elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001, fra cui è

ricompresa la figura del dietista, la scrivente ha ritenuto opportuno interpellare il

Ministero della Salute sulla natura delle prestazioni rese da detta figura

professionale.

Al riguardo, il Ministero ha fatto presente che, con pareri del Consiglio Superiore

di Sanità sulle competenze in materia di nutrizione delle professioni di medico,

biologo e dietista, è stato chiarito che mentre il medico-chirurgo può prescrivere

diete a soggetti sani e a soggetti malati, il biologo può autonomamente elaborare

e determinare diete nei confronti di soggetti sani, al fine di migliorarne il

benessere e, solo previo accertamento delle condizioni fisio-patologiche

effettuate dal medico chirurgo, a soggetti malati. Il Ministero sottolinea che in

detti pareri è evidenziato che, pur essendo il medico il solo professionista ad

avere il titolo per l’effettuazione di diagnosi finalizzate all’elaborazione di diete,

la professione di biologo, pur non essendo sanitaria, è inserita nel ruolo sanitario

del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e può svolgere attività attinenti alla tutela

della salute.

In considerazione dei chiarimenti forniti dal Ministero della Salute, si ritiene che

le spese sostenute per visite nutrizionali, con conseguente rilascio di diete 12

alimentari personalizzate, eseguite da biologi, siano detraibili ai sensi dell’art. 15,

comma 1, lett. c), del TUIR. Ai fini della detrazione, dal documento di

certificazione del corrispettivo rilasciato dal biologo dovranno risultare la

specifica attività professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa,

mentre non è necessaria la prescrizione medica, analogamente a quanto

specificato con la circolare n. 19/E del 2012, par. 2.2.

Al riguardo, si precisa che la non necessità della prescrizione medica va

correttamente vista nell’ottica della semplificazione degli adempimenti fiscali per

i contribuenti, e non implica, né sul piano normativo, né sul piano del concreto

esercizio delle professioni sanitarie, alcuna legittimazione allo svolgimento di

attività sanitarie in difformità dalle disposizioni legislative e regolamentari che le

disciplinano.